Art. 2.

      1. All'articolo 69, comma 6, della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'alinea, le parole: «impugnabile soltanto per cassazione» sono soppresse;

          b) alla lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nel caso in cui il detenuto o l'internato lavoratore abbia proposto apposito reclamo ai sensi dell'articolo 35, comma 1, lettera b). Il detenuto o l'internato lavoratore può presentare ricorso al tribunale ordinario in funzione di giudice del lavoro, ai sensi degli articoli 409 e seguenti del codice di procedura civile»;

 

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          c) alla lettera b), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le ordinanze relative ai reclami di cui alla presente lettera sono impugnabili soltanto per cassazione».